Sun 23 Mar 2008
Presto sarà online una nuova versione del blog completamente ristrutturata.
Intanto…

Sun 23 Mar 2008
Presto sarà online una nuova versione del blog completamente ristrutturata.
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Fri 28 Apr 2006
fonte: repubblica.it
È guerra in Italia per la libertà di internet, contro lo Stato italiano che da marzo sta bloccando alcune centinaia di siti stranieri. Adesso scatta la rivolta dei provider Internet, costretti dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) a impedire ai propri utenti di accedere ad alcuni siti di scommesse. Aams li considera sprovvisti di autorizzazione a servire cittadini italiani e per questo li vuole fuori dai giochi, finché non si mettono in regola.
È un caso che ha fatto discutere, indicato da molti come il primo esempio notevole di censura di internet su larga scala, in Italia.
I provider finora hanno ubbidito in silenzio agli ordini di Aams. Hanno configurato i propri servizi in modo che certi siti non fossero raggiungibili. Cosicché ora gli utenti italiani, a meno di espedienti tecnici, non possono fare scommesse e giochi d’azzardi su siti stranieri sprovvisti della concessione Aams.
Ma ai provider questa azione di forza non è andata giù. La considerano una violenza alla loro libertà e a quella degli utenti italiani. La reazione, a lungo meditata, è esplosa venerdì 21 aprile: Assoprovider, associazione che rappresenta circa duecento piccole e medie aziende che forniscono accesso a internet, ha depositato ricorso al Tar del Lazio contro gli ordini di Aams.
Lo racconta a Repubblica.it, Fulvio Sarzana, l’avvocato incaricato da Assoprovider di presentare ricorso. I siti che i provider sono costretti a bloccare, tra l’altro, cresce di continuo. All’inizio erano 517, ora se ne contano 553. Aams, infatti, chiede ai provider di bloccare nuovi siti man mano che ne scopre altri non autorizzati; rimuove dall’elenco, invece, quelli che si sono arresi e hanno comprato quindi la concessione da Aams. I provider disubbidienti rischiano una multa dai 30 mila ai 180 mila euro. “Ci hanno obbligato a fare i poliziotti di internet, contro siti stranieri, anche europei”, dice Sarzana. Ci sono già stati ricorsi da parte delle agenzie estere di scommesse contro l’Aams; qualche giorno fa ne è stato pure vinto uno, da Astrabet, con provvedimento d’urgenza presso la II sezione del tribunale civile di Roma.
Questo di Assoprovider è però il primo ricorso fatto dai provider e in nome di un principio: la libertà degli utenti e delle aziende in internet.
“I provider italiani- dice l’avvocato Sarzana- sono gli unici in Europa obbligati a non consentire l’accesso ad agenzie di scommesse britanniche o estere. L’Italia è la prima nazione occidentale ad avere imposto le restrizioni oggetti di ricorso, che sono una grave limite alla libertà di espressione su internet”.
Secondo Assoprovider, ad aggravare il danno è una lacuna nel provvedimento di Aams: “non ha detto ai provider in che modo, tecnicamente, dovessero essere bloccati i siti. Allora, per sfuggire alle sanzioni, hanno dovuto applicare un filtro totale agli indirizzi IP relativi ai siti”, dice Sarzana.
Così, non soltanto i servizi di scommessa online sono stati resi irraggiungibili, ma anche tutte le normali pagine del sito, dove l’utente potrebbe trovare le informazioni sull’azienda, le e-mail di contatto dei responsabili. Tutto reso inaccessibile, anche se alcuni utenti hanno già trovato l’espediente tecnico (configurando in modo particolare il sistema operativo) per aggirare il blocco dell’IP. A maggiore ragione, per Assoprovider conta difendere una questione di principio, “che se venisse meno farebbe fare all’Italia passi avanti verso una società dittatoriale. Sono in gioco due libertà. Quella di espressione su Internet e quella dei provider di fare il proprio mestiere senza dover sottostare a gravose responsabilità e a pressioni coercitive”. “L’imposizione di filtri su internet non è una cosa buona per un Paese democratico- aggiunge. A dimostrazione di ciò, negli Stati Uniti è stata vietata, da una decisione della Corte Suprema nel 2004, perché violava la libertà di espressione”.
Assoprovider dà forza alle proprie ragioni facendo riferimento al Codice europeo delle Comunicazioni Elettroniche. Come scritto nel ricorso, il provvedimento di Aams viola le garanzie e le libertà indicate dagli articoli tre e quattro. Tra l’altro, “la libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica; il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza” e il fatto che “la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera”, si legge nel ricorso.
Nelle prossime settimane sarà discusso il ricorso di Assoprovider. Probabilmente a maggio sarà affrontata la cosiddetta “sospensiva”, inclusa nel ricorso; se dovesse essere vinta da Assoprovider il blocco di quei siti sarà sospeso fino al termine del procedimento.
Wed 5 Apr 2006
Fonte: jamma.it
La Commissione ha deciso oggi di inviare una richiesta ufficiale ai governi di sei paesi membri, tra cui l’Italia, di chiarimenti sulle normative nazionali che impongono restrizioni ai servizi per la raccolta d scommesse sportive. Gli altri paesi destinatari della richiesta sono Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Olanda e Svezia. La Commissione vuole verificare che le restrizioni siano compatibili con l’articolo 49 del Trattato Europeo. Questa decisione fa riferimento esclusivamente alla compatibilità delle misure nazionali con la legge europea e solo nel settore delle scommesse …
Wed 5 Apr 2006
Fonte:totoscommesse.it
6 novembre 2003
Piergiorgio Gambelli e altre 137 persone gestiscono in Italia alcuni centri trasmissione dati che raccolgono scommesse sportive sul territorio italiano per conto di un bookmaker inglese con il quale sono collegati via Internet. Il bookmaker, la Stanley International Betting Ltd, svolge la propria attività sulla base di una licenza rilasciata dalla città di Liverpool secondo la normativa inglese.
In Italia tale attività è riservata allo Stato o a suoi concessionari. Ogni violazione di questa disposizione può essere sanzionata penalmente sino a un anno di arresto. Per tale ragione sono state avviate indagini penali a carico del sig. Gambelli e altri per esercizio abusivo di scommesse e alcuni centri trasmissione dati sono stati posti sotto sequestro.
Il sig. Gambelli ha sostenuto che la normativa italiana è in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Il Tribunale di Ascoli Piceno, investito della causa, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione relativa all’interpretazione del Trattato CE in materia.
In primo luogo, la Corte rileva che la normativa italiana configura una restrizione alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi ed alla libertà di ricevere o di beneficiare di servizi.
Con riguardo alla possibile giustificazione di tali restrizioni, la Corte osserva che esse possono giustificarsi ove risultino necessarie per la tutela del consumatore e dell’ordine sociale, in considerazione delle particolarità di ordine morale, religioso o culturale, nonché delle conseguenze morali e finanziarie per l’individuo e la società. Inoltre, lo scopo principale di tali restrizioni deve corrispondere a un motivo imperativo di interesse generale, quale una riduzione delle opportunità di gioco. Per contro, il conseguimento di fondi per il pubblico erario non le può giustificare. Parimenti, le restrizioni non devono andare oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito e devono essere applicate in modo non discriminatorio.
Il giudice italiano ha sottolineato che lo Stato italiano persegue una politica di forte espansione del gioco e delle scommesse allo scopo di raccogliere fondi, tutelando i concessionari di Stato. La Corte ha rilevato che, laddove uno Stato membro incoraggi la partecipazione alle lotterie, ai giochi d’azzardo o alle scommesse allo scopo di trarne benefici, esso non può invocare il mantenimento dell’ordine pubblico per giustificare misure restrittive.
La Corte assegna al giudice italiano il compito di accertare il rispetto del criterio di non discriminazione e di verificare se i requisiti per la gestione delle scommesse possano essere soddisfatti più facilmente, in pratica, dagli operatori italiani che non da quelli stranieri. In tale ipotesi, i detti requisiti sarebbero infatti discriminatori.
Inoltre, il giudice italiano dovrà esaminare se la sanzione penale irrogata a chiunque effettui scommesse dal proprio domicilio in Italia via Interenet con un bookmaker situato in un altro Stato membro non sia sproporzionata, dal momento che la partecipazione alle scommesse viene incoraggiata dallo Stato. Infine, il giudice italiano deve verificare se le sanzioni penali irrogate agli intermediari che facilitino la prestazione dei servizi da parte di un bookmaker stabilito in un altro Stato membro non costituiscano restrizioni sproporzionate rispetto alla finalità di lotta alla frode.
Tue 4 Apr 2006
Fonte: U.N.A.G.T.
(n.t.) – Il Tar l’Aquila ha respinto il ricorso per l’annullamento del decreto Aams di oscuramento dei siti non autorizzati di giochi e scommesse. “Ritenuto - è scritto nell’ordinanza - che non sussistono i presupposti di cui all’art. 21 della legge 6/12/1971 n. 1034, tenuto conto che allo stato il ricorso risulta di dubbia ammissibilità e che non risulta provato il danno grave e irreparabile, il collegio, respinge la domanda incidentale di sospensiva”.
TINO (DIR. GEN. AAMS): “IL TAR CONFERMA LA VALIDITA’ DEL DECRETO ADOTTATO DA AAMS”
(a.c.) - E’ affidata ad un comunicato stampa la dichiarazione di Giorgio Tino, Direttore Generale di AAMS Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in merito alla decisione del Tar l’Aquila sulla richiesta di sospensiva del decreto sull’oscuramento dei siti non autorizzati : “La nostra fiducia nei confronti della Magistratura amministrativa di questo Paese trae ulteriore conforto dalla decisione assunta oggi dal Tar dell’Aquila.
Il Tribunale Amministrativo ha confermato, infatti, la validità del decreto adottato da questa Amministrazione in relazione alle specifiche previsioni contenute nell’articolo 1 – commi 535-538 – della Legge Finanziaria per il 2006.
Ribadisco che il provvedimento in questione non è oscurantista né tantomeno protezionista, ma rappresenta, invece, un mezzo necessario per tutelare il giocatore e l’ordine pubblico.
Qualsiasi operatore straniero che desideri operare secondo le leggi dello Stato italiano oggi può farlo in questo libero mercato, sulla base di una regolare concessione per l’esercizio del gioco”.
LOPARDI (AVV. STATO): “DECISIVE QUESTIONI PREGIUDIZIALI”
(n.t.) “Il Tar ha valutato tutti gli aspetti ma si è soffermato in particolare sulle questioni pregiudiziali, che ritengo siano state decisive. Peraltro, sollevando il dubbio sul danno grave e irreparabile, il collegio ha anche espresso una parziale valutazione nel merito. E’ una vittoria importante per l’Amministrazione”. Lo ha dichiarato ad Agipronews Maria Grazia Lopardi, l’avvocato dello Stato che ha rappresentato ministero dell’Economia e Monopoli di Stato, commentando l’esito del giudizio sul decreto di oscuramento dei siti non autorizzati.
AGNELLO (AVV. PERONI/STANLEY): “PRONTI NUOVI RICORSI”
(n.t.) “Prendo atto della decisione, sottolineando che si tratta di un’ordinanza fondata sugli aspetti procedurali della vicenda. Il Tar L’Aquila prende infatti in considerazione danno e competenza e respinge la domanda, senza entrare nel merito della legittimità o meno della normativa”. Lo ha dichiarato ad Agipronews Daniela Agnello, l’avvocato che ha rappresentato Gabriele Peroni – titolare del centro trasmissione dati collegato a Stanley Intenational – nel giudizio del Tar Abruzzo sul decreto di oscuramento dei siti non autorizzati. La partita non sembra però ancora conclusa: “Valuteremo la possibilità di un ricorso al Consiglio di Stato e l’avvio di un nuovo procedimento, stavolta di Stanley International Betting, davanti al Tribunale Amministrativo del Lazio. In ogni caso, contro il decreto di oscuramento è pendente un esposto Stanley presso la Commissione Europea”.
STANLEY: “BATTAGLIA SI SPOSTA A TAR LAZIO”
(n.t) “Prendiamo atto della decisione del Tar Abruzzo ma è scontato che presenteremo un nuovo ricorso davanti al Tar Lazio”. E’ quanto apprende Agipronews da fonti del bookmaker di Liverpool Stanley International.
Fri 31 Mar 2006
A dire il vero la risposta è no. Ci sono alcuni siti che sono “sfuggiti” alla blacklist di AAMS e che sono regolarmente raggiungibili. Il perchè?…la risposta dovrebbe essere che: entrata in vigore una legge che ha “tagliato” fuori una serie di siti illegali (in Italia), quelli rimasti sono in regola.
Noi ci atteniamo a questa semplice logica e forse quasi banale conclusione, cercando di tenere aggiornata questa lista di siti ancora raggiungibili, chiedendo anche il vostro aiuto.
Fri 31 Mar 2006
Questa serie di articoli scritti dall’avvocato Andrea Pascerini su interlex, ci sembra molto interessante e ricca di spunti da poter ampliare:
Thu 30 Mar 2006
Autore: unagt - Fonte: U.N.A.G.T.
(p.g.) “Il nostro ricorso al Tar Lazio verrà presentato nei primi giorni della prossima settimana. Abbiamo inoltre intenzione, come RGA, di presentare un ulteriore esposto, insieme alla Gibraltar Betting and Gaming Association, in aggiunta ai due già inoltrati alla Commisione Europea. Stiamo valutando le nostre mosse con un team di legali”. E’ quanto dichiara ad Agipronews Clive Hawkswood, dirigente della Remote Gambling Association, associazione che riunisce alcuni dei maggiori operatori europei del gioco on-line, in merito all’oscuramento dei siti esteri non autorizzati attuato dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato in osservanza alle disposizioni contenute in Finanziaria.
“Al momento in Commissione Europea - continua Hawkswood - i due esposti presentati riguardano l’uno l’infrazione da parte dell’Italia in materia di libera prestazione di servizi fra paesi membri ed un altro di carttere tecnico: il Governo italiano, a nostro avviso, avrebbe infatti dovuto notificare alla Commissione il decreto prima di metterlo in atto”.
Thu 30 Mar 2006
Autore: unagt - Fonte: U.N.A.G.T.
(red.) Prosegue senza soste la “battaglia” sull’oscuramento tra Italia e operatori stranieri. Secondo notizie raccolte da Agipronews, tre major inglesi delle scommesse - Ladbrokes, William Hill e Betfair, in associazione con la Rga (Remote Gambling Association) – depositeranno martedì 4 aprile un nuovo ricorso al Tar Lazio per l’annullamento del decreto Aams che stabilisce lo “stop” a oltre 500 siti non autorizzati di giochi e scommesse. L’azione legale dei tre “giganti” inglesi del betting sarà fondata sulla presunta violazione della normativa europea e della Costituzione Italiana, in particolare degli articoli 3 (eguaglianza e non discriminazione), 10 e 117 (rapporto tra diritto comunitario e legge nazionale), 21 (libertà di informazione) e 41 (libertà di iniziativa economica).
Wed 29 Mar 2006
Federal Constitutional Court of Germany declares State gambling monopoly unconstitutional and recommends opening up the market to private operators.
ovvero
La Corte Costituzionale tedesca dichiara incostituzionale il monopolio di Stato sul gioco e “raccomanda” l’apertura del mercato agli operatori privati.
..leggi l’intero articolo dal sito dell’ EBA